Per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto nazionale o internazionale (in tutti gli Stati firmatari dell’accordo ADR) di merci, classificate pericolose ai sensi dell’ADR, che superano i limiti di esenzione è obbligatorio il possesso del certificato di formazione professionale (CFP).
Per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto nazionale o internazionale (in tutti gli Stati firmatari dell’accordo ADR) di merci, classificate pericolose ai sensi dell’ADR, che superano i limiti di esenzione è obbligatorio il possesso del certificato di formazione professionale (CFP).
Non occorre CFP al conducente:
Qualora il CFP non sia obbligatorio, il conducente, tuttavia, al pari di ogni altro personale che ha a che fare col trasporto di merci pericolose, deve aver comunque ricevuto un’adeguata formazione (ADR 8.2.3) .
È ammessa la circolazione in Italia con i CFP rilasciati da Stati esteri, anche extracomunitari, purché:
Il certificato di formazione professionale (CFP) per conducenti è costituito di:
– in cisterne,
– della classe 1 (eccetto esplosivi 1.4 S),
– della classe 7 (radioattivi).
È obbligatorio il CFP di tipo cisterne nel caso della guida di:
Il CFP che non contiene espressamente l’indicazione della validità per modalità cisterna è valido solo per capacità inferiori a quelle sopra indicate.
Per il trasporto di gas tossici, in aggiunta al CFP, è necessaria la specifica patente di abilitazione.