Rilevazione obbligatoria Km veicoli sottoposti a revisione!

Nell’ambito delle sedute di revisione è previsto l’obbligo da parte dell’ispettore della Motorizzazione preposto al controllo, di inserire tra gli altri, il dato relativo ai Km percorsi dal veicolo, risultante dal tachimetro!

Si fa riferimento in proposito a quanto esplicitamente previsto dalla Circolare Prot. n° 29832 del 2 Aprile 2010: “ Nuovo sistema revisioni”, che prevedeva alla voce: “Inserimento dell’esito della revisione” quanto segue:

 

“E’ obbligatorio, nell’inserimento dell’esito della revisione, digitare un nuovo campo relativo ai Km percorsi dal veicolo al momento della revisione”.

Detta obbligatorietà sarà peraltro rilevabile nell’ambito del “Manuale Utente – Revisioni officina”, come evidenziato sul punto 3.5 del prospetto.

A completezza di quanto sopra si riporta quanto previsto dal Protocollo MCTCNet2 ed esplicitato nel “Testo Unico MCTCNet2”, disponibile sul Portale del CSRPAD alla voce menu “Revisioni MCTCNet2”, dove al punto 3.3.2.2 “Sezione Dati del veicolo dal libretto”, vengono definiti i dati tecnici del veicolo da revisionare e che tra gli altri a pag. 47 di 310 riporta:

 

ENTRYTIPODIMENSIONIDESCRIZIONE
 

 

KM=

N6OBBLIGATORIA solo nel file ACC indica il valore letto dal contachilometri del veicolo.

Per i motoveicoli non dotati di contachilometri sarà necessario valorizzarlo con il valore “0”.

 

Tanto si richiama poiché da riscontri effettuati sugli esiti di alcune revisioni il dato di che trattasi è stato valorizzato pari a “0”, in palese contrasto con le previsioni sopradette, nonché con quanto previsto esplicitamente dalle norme europee attuali e di prossimo recepimento.

Non vi è dubbio difatti che tale dato fornisce all’ispettore che esegue la revisione un ulteriore elemento di valutazione relativamente allo stato d’uso del veicolo, che potrà essere confrontato con quelli rilevati nell’ambito delle successive revisioni.

L’acquisizione del dato chilometrico assume altresì elemento di garanzia del reale stato di utilizzazione del veicolo nella eventualità che questo sia oggetto di vendita, costituendo un ulteriore elemento di contrasto alle frodi!