È stata diffusa da tutti i mass media la notizia che da quest’anno sembrano non esserci più ostacoli per circolare sul monopattino elettrico, il mezzo di mobilità individuale prevalente in ormai tutte le principali città europee, pratico ed ecologico e soprattutto di gran moda presso i giovani green oriented.
All’articolo 1 comma 75 della legge di bilancio 2020 è ufficializzata la volontà del Governo di fornire concreti incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa, ed in tal senso – scavalcando tutti i “se” e i “ma” contenuti nel precedente dispaccio normativo emanato sull’argomento dal Ministero dei Trasporti (ildecreto MIT n. 229 del 4 giugno 2019 commentato in questo nostro articolo) – il conducente di un monopattino elettrico diventa il destinatario privilegiato della concessione di poter circolare sulle strade, al pari di ogni comune bicicletta. Verrebbe da chiedersi…ma con tutti gli onori e oneri del caso? Questo ancora non è dato saperlo.
Perché se le biciclette, per poter circolare sulle strade, devono avere specifiche caratteristiche costruttive e funzionali e determinati dispositivi di equipaggiamento così come stabilito nell’art. 68 del Codice della Strada, per i monopattini ancora tali caratteristiche non sono note.
Così come non è chiaro se vi siano da rispettare determinati limiti di sagoma o di velocità o se sia possibile accedere a qualche forma di incentivo economico erogato dalle Regioni.
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In attesa di chiarimenti in merito, orientati quanto meno a coordinare i due provvedimenti emessi dai due diversi Ministeri, pubblichiamo integralmente lo stralcio della relazione dell’ufficio studi del Parlamento, disponibile sul sito internet della Camera dei Deputati.
Articolo 1, comma 75 (Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)
Il comma 75, introdotto nel corso dell’esame al Senato, equipara i monopattini elettrici ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada.
In dettaglio, la disposizione riguarda i monopattini elettrici che rientrino nei limiti di potenza e velocità previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019: si tratta del decreto con il quale è stata avviata la sperimentazione della micromobilità elettrica, come previsto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 102 della legge n. 145/2018) e che disciplina, tra i vari dispositivi di micro mobilità, anche i monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W.
Tali monopattini, per i quali sono previsti nel decreto ministeriale limiti di velocità o di 6 kmh, ovvero di 30 Kmh (a seconda delle zone in cui circolano), vengono pertanto equiparati ai velocipedi, cioè alle biciclette, che sono definite nell’articolo 50 del Codice della Strada e tra cui rientrano anche le biciclette a pedalata assistita. Attraverso tale equiparazione, la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici, viene semplificata rispetto a quella richiesta dal decreto ministeriale 4 giugno 2019 per i dispositivi di micro mobilità elettrica.
Si ricorda infatti che l’articolo 50 del CdS definisce i velocipedi come “i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Per tali veicoli non è prevista l’immatricolazione (che comporta il rilascio di un documento di circolazione), né è necessario aver conseguito una patente di guida. I ciclisti, comunque sono tenuti, al pari dei conducenti degli altri veicoli, ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice e dal connesso Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992).
Si evidenzia peraltro che l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi, comporta altresì l’applicazione ai monopattini anche dell’articolo 68 del Codice della strada, il quale definisce le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi, relative ai dispositivi di frenatura, alle segnalazioni acustiche e visive, che mal si adattano ai monopattini.
Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di escludere, per i monopattini, l’applicazione dell’articolo 68 del Codice della Strada.
Per quanto riguarda i veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come Segway, hoverboard e monopattini, come detto, con il decreto ministeriale 4 giugno 2019 ne è stata definita la sperimentazione nelle città.
Tale decreto disciplina infatti la circolazione su strada esclusivamente dei seguenti mezzi per la mobilità personale elettrica:
 -i Segway, gli Overboard ed i monowheel, che sono dispositivi di tipo auto-bilanciato;
 -i monopattini, che sono mezzi non auto-bilanciati e per i quali è prevista una potenza massima del motore elettrico di 500W. Tutti tali mezzi devono avere ed il segnalatore acustico. I dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche costruttive indicate nell’allegato 1 al decreto. Inoltre, l’allegato 3 al decreto definisce la relativa segnaletica stradale, individuando una serie di appositi cartelli che indichino i vari dispositivi di micro mobilità elettrica, nelle zone in cui è prevista la loro circolazione. Solo i dispositivi dotati di luce anteriore (bianca o gialla) e posteriore (rossa o catadiottri) possono inoltre circolare dopo il tramonto, altrimenti vanno condotti a mano. Nel caso venga consentita la circolazione nelle aree pedonali, viene fissato in queste un limite di 6 km/h. Può essere ammessa la circolazione sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali e ciclabili e sulle strade o zone con limite a 30 Km/h per i dispositivi previsti. I dispositivi di micromobilità elettrica possono essere condotti solo da maggiorenni, oppure da minorenni almeno con patente AM.
Il decreto ministeriale rimette ai Comuni di autorizzare con un proprio provvedimento la circolazione di questi dispositivi in via sperimentale, nonché di prevedere disposizioni per la sosta, esclusivamente in ambito urbano e solo per le parti di strada che sono indicate nella tabella dell’allegato 2 al decreto: nelle aree pedonali la circolazione viene ammessa per tutti i dispositivi, mentre nei percorsi ciclabili e pedonali, nelle piste ciclabili in sede propria o riservata e nelle zone 30 e nelle strade con limite a 30 Km/h, la circolazione sperimentale è ammessa solo per i Segway e per i monopattini, ma non per gli Hoverboard ed i Monoweheel.
Si ricorda infine che le tasse automobilistiche (bollo auto) non sono dovute sui velocipedi. Nella legislazione vigente sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica per gli autoveicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Su tale materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. L’articolo 20 del DPR n. 39 del 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l’esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero).
fonte articolo: patente.it