Patente B Speciale

Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.

La visita

Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d’una, divisi nelle maggiori Aziende USL.

La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS)

La visita di idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.

Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni.

Il ricorso

Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo.

Va rilevato che se il disabile ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se ritiene che l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.

La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento.

Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex “Mot 5” via G. Caraci, 36 00156 Roma

Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita).

La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.

Vale la pena di sottolineare – pur trattandosi di un’ipotesi infrequente – che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.

L’esame di guida

Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).

Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell’ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.

Non è obbligatorio utilizzare, per l’esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l’importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.

Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E’ stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell’auto solitamente utilizzata.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l’esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.

I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.

Il rinnovo

Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso – viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti – viene indicata una validità inferiore.

Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.

La Patente Europea

Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”.

La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un’ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.

Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.

Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.

Cosa succede?

Le commissioni mediche locali, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche.

Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica.

L’attività di controllo si complica anche per le forze dell’ordine che devono infatti dotarsi dell’elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti.

I codici/b>

La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codice per ciascun adattamento possibile (o forse sarebbe meglio dire “conosciuto”).

Qualche esempio in disordine:

CodiceAdattamento
20.13Freno azionato dal ginocchio
20.14Freno di servizio con comando elettrico
25.01Pedale dell’acceleratore adattato
25.03Pedale dell’accaleratore a bilanciere
25.04Acceleratore manuale
25.05Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06Servo acceleratore
25.07Pedale dell’acceleratore a sinistra del pedale del freno
40.09Sterzo ai piedi
40.10Sterzo adattato in altra maniera (tipo joystick)
40.11Pomello sul volante
40.12Protesi per mano sul volante
40.13Uso del volante con protesi

 

Le minorazioni

Anche la logica dell’elencazione delle minorazioni viene notevolmente semplificata; le categorie sono tredici quindi piuttosto ridotte, ma soprattutto sono strettamente connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Vediamole:

patente di guida minorazione all’arto inferiore sinistro;

patente di guida minorazione all’arto inferiore destro;

patente di guida minorazioni agli arti inferiori (difetti di coordinazione, amputazione, ecc…);

patente di guida arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti della posizione seduta, ecc…);

patente di guida minorazione all’arto superiore destro;

patente di guida minorazione all’arto superiore sinistro;

patente di guida minorazione agli arti superiori;

patente di guida minorazione all’arto superiore sinistro e all’arto inferiore sinistro;

patente di guida minorazione all’arto superiore destro e all’arto inferiore destro;

patente di guida minorazione a tre arti;

patente di guida minorazione ai quattro arti;

patente di guida lesione midollare alta;

patente di guida statura ridotta – focomelia;

patente di guida altro;

I codici cumulativi

Arriviamo all’aspetto solo apparentemente più complesso ma che forse può aprire la strada a nuove possibilità di guida. La nuova Circolare propone per ogni tipo di minorazione una serie di combinazioni di adattamenti. Le combinazioni previste sono 193, ma viene ammessa la possibilità di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non contemplate. Ad ogni combinazione corrisponde un codice cumulativo.