Se il bollo auto cade in prescrizione, significa che l’automobilista non lo deve più pagare. I termini sono di 3 anni, nel caso in cui nei successivi 3 anni dalla ricezione dell’avviso di accertamento, non vengono notificati ulteriori atti finalizzati alla riscossione!
La “prescrizione” non è solo la data di scadenza di un reato, quando “ella” scatta, non scade solo il processo ed il conseguente proscioglimento dell’imputato, ma decorre anche il termine della riscossione per il bollo auto, ovvero la tassa regionale annuale per ogni proprietario di un dato veicolo. Tale concetto, è stato di recente ribadito anche dai giudici e dai una sentenza di tribunale che ha confermato come nel caso in cui nei successivi 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento, non vengano notificati ulteriori atti finalizzati alla riscossione, l’omesso versamento è prescritto, ai sensi di legge, sebbene il debito risulti iscritto a ruolo e sia presente nell’estratto conto di Equitalia. Se il legittimo proprietario dell’autoveicolo non paga la tassa automobilistica in un dato anno e gli viene notificato un avviso di accertamento dopo 3 anni, il bollo auto è prescritto automaticamente, dopo altri 3 anni dall’ultimo avviso notificato e dopo 60 gg. consecutivi dall’avviso. Se la cartella Equitalia o di altro agente riscossore di Stato, è notificata nel corso dello stesso anno, il bollo non è prescritto e il proprietario del veicolo è tenuto a saldare la tassa automobilistica quanto prima. Se invece la cartella è emessa a partire dal primo giorno dell’anno successivo, il bollo è già bello che prescritto!