Al via i corsi per il corretto uso del cronotachigrafo secondo il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 Dicembre 2016. In caso di contratto di lavoro somministrato, l’attestato va consegnato all’agenzia di lavoro interinale oppure all’utilizzatore finale? E’ possibile formare un conducente disoccupato?
Nuove disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. Sia i regolamenti comunitari che le norme europee, che il decreto ministeriale del 12 Dicembre 2106, stabiliscono che l’onere di formare i conducenti è posto a carico delle imprese di autotrasporto. Inoltre, la Circolare n.2720 del 13 Febbraio 2017 precisa che: “I destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti che prestano il loro servizio a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata”, in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo”. Si ritiene pertanto che anche nel caso di contratto di somministrazione, il soggetto che avvia il conducente al corso di formazione, debba essere l’impresa di autotrasporto in favore della quale il conducente presta il proprio servizio. Per le medesime ragioni, non si ritiene che le norme sopra richiamate possano applicarsi a conducenti disoccupati!