Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Sono obbligati al possesso della CQC i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE, salvo esenzioni.

Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
 la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
 ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
 sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
 utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
 utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
 utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
 che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.

L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti:
 assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista;
 di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio che per conto terzi.

Non è richiesto il possesso della CQC da parte di conducenti di Stati membri dell’UE che hanno conseguito la patente C o CE prima del 9.9.2009 ovvero che sono titolari di patente D o DE rilasciata prima del 9.9.2008 e che circolano in Italia con veicoli immatricolati all’estero, se il Paese in cui sono residenti non ha previsto per loro un preciso obbligo di possesso di apposito titolo di qualificazione.
L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell’UE o dello SEE ( DLG n. 286/2005: “6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente di guida;
b) l’attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente di guida.)

 

 

La CQC è rilasciata, subordinatamente al superamento dell’esame di idoneità  e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale  ai conducenti:
 residenti in Italia,
 cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita su territorio italiano.
Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti (residenti in Italia o cittadini non appartenenti alla UE o al SEE che svolgono l’attività presso impresa stabilita in Italia) devono:
 essere titolari almeno della patente di categoria C, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di cose, o di categoria D, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di persone;
 aver compiuto
– 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE: nel rispetto del limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t  qualora sia stato frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice “107” che perde di valore al compimento dei 21 anni di età); in deroga al suddetto limite qualora invece sia stato frequento un corso ordinario di 280 ore;
– 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se è stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se è stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore ((tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice  “107” che perde di valore al compimento dei 23 anni di età);
– 23 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore.