Ai fini delle norme del Codice della Strada viene definito veicolo, con o senza motore, qualsiasi macchina che circoli su strada condotta dall’uomo (ad esclusione di quelle ad uso di bambini o di invalidi). I veicoli sono classificati in diverse categorie.
VEICOLI PROVI DI MOTORE :
- Veicoli a braccia: veicoli spinti o trainati da un uomo a piedi.
- Veicoli a trazione animale: veicoli trainati da uno o più animali
- Velocipedi ( biciclette): veicoli con 2 o più ruote azionati dal conducente, per mezzo di pedali. Non sono considerate tra i ciclomotori le biciclette a pedalata assistita che sono ricomprese tra i velocipedi – dotate di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW.
Non è richiesta nessuna patente per la guida di questo tipo di veicoli