Autoscuole e IVA su prestazioni didattiche: dal 2 settembre in vigore l’obbligo di imponibilità

 

Autoscuole e IVA su prestazioni didattiche: la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 14/03/2019 si era espressa in questo senso. I giudici hanno considerato che l’insegnamento dato da una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze teoriche e pratiche di interesse pubblico, resta di tipo specialistico e non riveste le caratteristiche di “insegnamento scolastico o universitario” (che darebbe diritto, ai fini fiscali, alla esenzione IVA) (si veda in proposito l’articolo pubblicato sul trimestrale www.patente.it, n. 2, giugno 2019).

Autoscuole dunque soggette ad IVA per le prestazioni didattiche: anche l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello su “aliquota IVA prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida” ha avallato con la risoluzione n. 79 del 02/09/2019 l’orientamento dei giudici europei, confermando che lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti IVA e superando i chiarimenti precedenti (dati con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005), che invece erano favorevoli all’esenzione.

Operativamente, quindi, dal 2 settembre l’attività resa dalle autoscuole ed i servizi connessi rientrano nel regime ordinario IVA, cioè devono essere sempre assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria (oggi al 22%). Questo, se da un lato comporta la necessità di adeguare i listini includendo l’IVA, dall’altra darà ovviamente la possibilità di detrarre integralmente l’IVA pagata sugli acquisti relativi alla gestione aziendale.
Naturalmente, le prestazioni rese dalle autoscuole dovranno essere certificate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

SIDA Gestione, unitamente ai registratori di cassa distribuiti da SIDA, semplifica la gestione fiscale delle autoscuole e consente in modo semplice ed immediato la corretta emissione e gestione degli scontrini fiscali elettronici.

Quello che invece è certamente un problema, sul quale le associazioni di categoria delle autoscuole si stanno mobilitando congiuntamente, è la retroattività del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che comporterebbe l’onere per l’autoscuola di recuperare l’IVA non versata negli ultimi 5 anni (questo è il periodo che è ancora soggetto ad accertamento da parte dell’Amministrazione), con possibili problemi di contenzioso, derivanti dal fatto che la maggior parte dei clienti delle scuole guida sono privati, magari anche stranieri. In attesa che le Associazioni di categoria attivino il necessario contraddittorio con l’Agenzia, non possiamo far altro che segnalare che una questione simile è già stata affrontata in campo di prestazioni mediche non curative. Nel 2003, a seguito di due sentenze della Corte di Giustizia UE, furono considerate soggette ad IVA con applicazione della retroattività. All’epoca, un intervento del legislatore bloccò i recuperi e “posticipò” gli effetti delle sentenze a partire dal 2005. 

Ovviamente ci auguriamo che anche in questo caso si possa giungere ad una soluzione più rispettosa possibile sia della normativa, sia delle oggettive difficoltà delle autoscuole. Rimane il fatto che dal 2 settembre anche le scuole guida dovranno adeguarsi per emettere correttamente scontrino o fattura elettronica.

fonte articolo: patente.it