Persone diversamente abili che presentino minorazioni invalidanti ai fini della guida, in particolare, i mutilati e i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere o la patente di guida speciale delle seguenti categorie :
- A, per la guida di motocicli, tricicli e quadricicli a motore;
- B, per la guida di autoveicoli aventi massa massima non superiore ai 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore ad otto;
- C, per la guida di autoveicoli (diversi da quelli della categoria D), aventi massa massima superiore a 3.500 kg ma fino a 11.500 kg;
- D, per la guida di autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore ad otto ed inferiore a 16.Non è prevista la possibilità di ottenere l’estensione della patente speciale alla categoria E, ma è possibile, con le suddette categorie, guidare veicoli trainanti un rimorchio leggero, cioè di massa massima autorizzata di 750 kg.
Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo, in relazione agli esiti degli accertamenti presso le commissioni mediche locali
I minorati e gli invalidi titolari di patenti speciali di qualsiasi tipo non possono condurre, seguenti veicoli :
- veicoli in servizio di piazza;
- veicoli da noleggio con conducente;
- veicoli in servizio di linea;
- veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;
- autoambulanzePer la concreta individuazione dei veicoli che si possono condurre bisogna fare riferimento al tipo di patente posseduta:
– patenti A, B e C speciali, con indicazione dell’adattamento da apportare, consentono di guidare solo quel tipo di veicolo particolarmente adattato;
– patente A speciale con indicazione di adattamenti, se prescritti, consente di guidare tutti i veicoli della categoria A, compresi i motocicli (tenendo conto anche delle esperienze di esperti del settore, quali ortopedici, costruttori di protesi, costruttori di motocicli ed associazioni motociclistiche, ha predisposto una casistica riguardante i più frequenti tipi di minorazioni con i relativi adattamenti prescritti, al fine di mettere in grado le CML di rilasciare le certificazioni di idoneità);
– patente B speciale senza indicazione di adattamenti consente di guidare tutti gli autoveicoli della cat. A e della cat. B, anche se trainanti un rimorchio leggero senza limitazioni di tipo o di caratteristiche; vi è però l’obbligo di uso di protesi, adattamenti se prescritti;
– patente C speciale senza indicazione di adattamenti consente di guidare i veicoli di cui alle categorie A e B ed i veicoli di cui alla cat. C con particolari caratteristiche, ma di massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. Eventuali maggiori limitazioni, sono relative ai risultati della visita psicofisica a cui il conducente è stato sottoposto;
– patente D speciale consente di guidare solo autobus, con un massimo di 16 posti a sedere escluso il conducente immatricolati per uso proprio (es. per necessità di un’impresa, di una squadra sportiva). Non è possibile la guida di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio pubblico di linea.
Le minorazioni possono riguardare vista, udito, arti, colonna vertebrale e conformazione o sviluppo somatico (ad esempio: statura).Vista
in fase di aggiornamento: vedi articolo Requisiti di idoneità visiva per la guida di veicoli a motoreUdito
Se non si riesce a percepire la voce di conversazione a 2 m di distanza da ciascun orecchio, anche con protesi acustica, è possibile ottenere la conferma di validità o la revisione della patente di guida A o B speciale. In tale caso è prescritto sui veicoli l’adattamento degli specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
La patente di guida speciale della categoria C o D è rilasciata nel caso in cui, pur avendo una limitazione dell’udito, si riesce a percepire la voce di conversazione con fenomeni combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l’orecchio che sente meno, anche con protesi acustica.Arti, colonna vertebrale, anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico
Nel caso in cui le minorazioni interessino arti, colonna vertebrale e/o caratteristiche dello sviluppo somatico, il rilascio della patente è subordinato alla condizione che sia possibile supplire alle minorazioni con adeguate protesi/ortesi e/o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre e/o mediante una particolare disposizione dei comandi.
Tuttavia, sono considerate non invalidanti ai fini della guida, e quindi suscettibili di rilascio della normale patente di guida, le minorazioni anatomiche e/o funzionali degli arti, della colonna vertebrale e/o delle caratteristiche somatiche che, considerate singolarmente e nel loro insieme e senza l’ausilio di protesi/ortesi, non siano di tale gravità da menomare la forza e la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti la guida dei veicoli ai quali la patente abilita.Non è consentito l’uso di protesi/ortesi per l’azionamento del pedale del freno.
L’efficienza degli arti ai fini della guida deve essere valutata senza l’uso di apparecchi di protesi od ortesi.
Le eventuali protesi/ortesi prescritte ai fini della guida vanno annotate sulla patente di guida e la loro efficienza deve essere certificata dal costruttore.
Le protesi utilizzabili ai fini della guida possono essere di tipo fisso o di tipo funzionale (mioelettriche).ESERCITAZIONI DI GUIDA
Quando ricorre l’obbligo della prova di guida è rilasciato il foglio rosa, che consente di esercitarsi su veicoli adattati secondo le prescrizioni risultanti dal certificato medico e annotate sullo stesso foglio rosa. In altre parole, le esercitazioni alla guida sono consentite sui veicoli, con gli eventuali adattamenti prescritti, delle categorie per le quali è stata richiesta la patente, purché al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la patente superiore. L’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
PROVA DI GUIDA
La prova pratica d’esame, quando sono prescritti adattamenti ai veicoli (anche solo il cambio automatico), può essere effettuata con veicoli sprovvisti di doppi comandi di proprietà dell’interessato o di terzi che ne abbiano autorizzato l’uso, purché adattati secondo quanto prescritto dalla Commissione medica locale.
É possibile optare per una soluzione di adattamenti più restrittiva di quella individuata dalla Commissione medica locale.
Gli adattamenti adottati nella prova di guida e prescelti nell’ambito delle diverse opzioni prescritte dalla Commissione Medica Locale saranno annotati sulla patente di guida con i codici comunitari.