Autoscuole e IVA sulle prestazioni didattiche: cosa cambia dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 14 marzo 2019, ha chiarito che le prestazioni didattiche fornite dalle autoscuole, pur riguardando conoscenze teoriche e pratiche di interesse pubblico, sono da considerarsi di natura specialistica. Di conseguenza, tali prestazioni non rientrano nell’ambito dell’“insegnamento scolastico o universitario” che beneficerebbe dell’esenzione IVA ai fini fiscali (vedi anche l’articolo pubblicato sul trimestrale www.patente.it, n. 2, giugno 2019).

Alla luce di questo pronunciamento, le autoscuole sono pertanto soggette all’applicazione dell’IVA sulle prestazioni didattiche. Tale orientamento è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, che ha ufficialmente riconosciuto come imponibili i corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle patenti di guida. Questo supera i precedenti chiarimenti dell’Agenzia (risoluzioni n. 83/E del 1998 e n. 134/E del 2005), che invece avevano riconosciuto l’esenzione IVA.

Implicazioni operative per le autoscuole

Dal 2 settembre 2019, tutte le attività delle autoscuole relative ai corsi e ai servizi connessi rientrano nel regime ordinario IVA, con aliquota ordinaria attualmente al 22%. Ciò comporta:

  • Adeguamento dei listini prezzi per includere l’IVA;

  • La possibilità per le autoscuole di detrare integralmente l’IVA sugli acquisti aziendali legati alla gestione dell’attività;

  • L’obbligo di certificare le prestazioni tramite ricevuta fiscale o scontrino fiscale elettronico.

Come agevolare la gestione fiscale

SIDA Gestione, insieme ai registratori di cassa distribuiti da SIDA, offre soluzioni che semplificano la gestione fiscale delle autoscuole, consentendo una corretta emissione e gestione degli scontrini fiscali elettronici in modo rapido e intuitivo.

La questione della retroattività: un problema aperto

Uno degli aspetti più critici è la possibile retroattività del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe imporre alle autoscuole di recuperare l’IVA non versata negli ultimi 5 anni (periodo soggetto ad accertamento fiscale). Questo potrebbe generare contenziosi, anche perché la maggior parte della clientela è composta da privati, spesso stranieri.

Le associazioni di categoria delle autoscuole stanno attivamente lavorando per avviare un confronto con l’Agenzia delle Entrate su questa problematica, auspicando una soluzione equilibrata che tenga conto sia della normativa vigente sia delle difficoltà operative e amministrative delle autoscuole.

Un precedente in materia riguarda le prestazioni mediche non curative: nel 2003, dopo due sentenze della Corte di Giustizia UE, fu prevista l’applicazione retroattiva dell’IVA, ma un intervento legislativo bloccò i recuperi retroattivi e posticipò gli effetti delle sentenze al 2005.

Conclusioni

Nel frattempo, è fondamentale che tutte le autoscuole si adeguino, dal 2 settembre, alle nuove regole fiscali, emettendo correttamente scontrini o fatture elettroniche per le prestazioni didattiche erogate.


Fonte: patente.it

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